Descrizione
Ai sensi del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.L. 116/2025 (L. 147/2025), l’abbandono di rifiuti non pericolosi, contemplato dall’articolo 255, prevede:
Per i privati cittadini la violazione assume natura contravvenzionale. La sanzione consiste nell’ammenda da € 1.500 a € 18.000;
Per imprese ed enti la disciplina è più severa: si tratta di un delitto punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da € 2.600 a €26.000.
Le violazioni possono essere accertate con contestazione immediata o differita con la possibilità di utilizzare le immagini degli impianti di videosorveglianza come fonte di prova sufficiente.
RACCOLTA VETRO: SOLO IMBALLAGGI IN VETRO (BOTTIGLIE, VASI, CONTENITORI).
RACCOLTA IMBALLAGGI LEGGERI: SOLO IMBALLAGGI IN PLASTICA, IMBALLAGGI IN METALLO (LATTINE, BARATTOLAME, ECC.) E IMBALLAGGI IN TETRAPAK.
RACCOLTA CARTA: SOLO CARTA E CARTONCINO.
RACCOLTA ORGANICO: SOLO RIFIUTI ORGANICI.
RACCOLTA RESIDUO: NO RIFIUTI DIFFERENZIABILI!
Consulta www.fassambiente.it e https://www.rispettailtrentino.it/dove-lo-butto/